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NORMATIVA PER IMPIANTI TERMICI

D.P.R. 74/2013

«Regolamento recante definizione dei criteri generali in

materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione

e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione

invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua

calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma

1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Con il D.P.R. 74/2013 l’Italia si adegua alla normativa europea

in tema di esercizio, controllo, ispezione e manutenzione

degli impianti termici per la climatizzazione invernale, il

raffrescamento estivo e la preparazione dell’acqua calda per

usi igienici sanitari. Il provvedimento fissa, inoltre, le regole

anche per la cadenza dei controlli e l’adeguamento in termini

di efficienza degli impianti, i requisiti delle figure e degli

organismi che possono occuparsi delle ispezioni, i limiti per i

valori delle temperature ambiente.

VALORI MASSIMI DELLA TEMPERATURA AMBIENTE

Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione

invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria,

misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità

immobiliare, non deve superare determinati valori, così

come non deve essere inferiore a determinati valori durante

il funzionamento dell’impianto di climatizzazione estiva per i

singoli ambienti raffrescati. I valori definiti dal decreto sono di

seguito riportati:

Riscaldamento

18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività

industriali, artigianali e assimilabili;

20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Raffrescamento

La temperatura media ponderata non deve essere minore di

26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.

Il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti

entro i limiti fissati, deve essere ottenuto con accorgimenti

che non comportino spreco di energia. In base a quanto

stabilito nell’art. 4 del decreto, l’esercizio degli impianti

termici per la climatizzazione invernale è consentito con

limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di

attivazione, variabile in base alle zone di classificazione del

territorio nazionale:

a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;

b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;

c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;

d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;

e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;

f) Zona F: nessuna limitazione.

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Zona E

Zona F

Il decreto stabilisce il campo di applicazione di tali fasce di

attivazione a seconda della destinazione d’uso degli edifici

(art.4) e la possibilità da parte dei singoli Comuni, di emettere

specifiche ordinanze atte ad ampliare o ridurre questi limiti

temporali di esercizio, anche per la durata giornaliera e la

regolazione delle temperature (Art.5).

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D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74 PUBBLICATO NELLA

GAZZ. UFF. 27 GIUGNO 2013, N. 149