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NORMATIVA PER IMPIANTI TERMICI
D.P.R. 74/2013
«Regolamento recante definizione dei criteri generali in
materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione
e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione
invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua
calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma
1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Con il D.P.R. 74/2013 l’Italia si adegua alla normativa europea
in tema di esercizio, controllo, ispezione e manutenzione
degli impianti termici per la climatizzazione invernale, il
raffrescamento estivo e la preparazione dell’acqua calda per
usi igienici sanitari. Il provvedimento fissa, inoltre, le regole
anche per la cadenza dei controlli e l’adeguamento in termini
di efficienza degli impianti, i requisiti delle figure e degli
organismi che possono occuparsi delle ispezioni, i limiti per i
valori delle temperature ambiente.
VALORI MASSIMI DELLA TEMPERATURA AMBIENTE
Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione
invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria,
misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità
immobiliare, non deve superare determinati valori, così
come non deve essere inferiore a determinati valori durante
il funzionamento dell’impianto di climatizzazione estiva per i
singoli ambienti raffrescati. I valori definiti dal decreto sono di
seguito riportati:
Riscaldamento
18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività
industriali, artigianali e assimilabili;
20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
Raffrescamento
La temperatura media ponderata non deve essere minore di
26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.
Il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti
entro i limiti fissati, deve essere ottenuto con accorgimenti
che non comportino spreco di energia. In base a quanto
stabilito nell’art. 4 del decreto, l’esercizio degli impianti
termici per la climatizzazione invernale è consentito con
limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di
attivazione, variabile in base alle zone di classificazione del
territorio nazionale:
a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
f) Zona F: nessuna limitazione.
Zona A
Zona B
Zona C
Zona D
Zona E
Zona F
Il decreto stabilisce il campo di applicazione di tali fasce di
attivazione a seconda della destinazione d’uso degli edifici
(art.4) e la possibilità da parte dei singoli Comuni, di emettere
specifiche ordinanze atte ad ampliare o ridurre questi limiti
temporali di esercizio, anche per la durata giornaliera e la
regolazione delle temperature (Art.5).
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D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74 PUBBLICATO NELLA
GAZZ. UFF. 27 GIUGNO 2013, N. 149