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NORMATIVA PER IMPIANTI TERMICI
D.P.R. 74/2013
PERIODICITÀ DEI CONTROLLI DI EFFICIENZA
ENERGETICA DELL’IMPIANTO E TECNICI ABILITATI
Tipologia impianto
Alimentazione
Potenza termica (1) [KW]
Cadenza controlli di
efficienza energetica
(anni)
Rapporto di controllo di
efficienza energetica (2)
Impianti con macchine
frigorifere/pompe di
calore
Macchine frigorifere
e/o pompe di calore a
compressione di vapore
ad azionamento elettrico
e macchine frigorifere
e/o pompe di calore ad
assorbimento a fiamma
diretta
12<P<100
4
Rapporto tipo 2
P≥100
2
Pompe di calore a
compressione di
vapore azionate da
motore endotermico
P≥12
4
Rapporto tipo 2
Pompe di calore ad
assorbimento alimentate
con energia termica
P≥12
2
Rapporto tipo 2
Impianti alimentati
da teleriscaldamento
Sottostazione di
scambio termico da
rete ad utenza
P>10
4
Rapporto tipo 3
All’interno del decreto vengono fissate le regole per i controlli,
la loro periodicità e i requisiti per i tecnici abilitati a effettuarli.
I controlli e le eventuali manutenzioni devono infatti essere
effettuati da personale (o ditte) specializzate e riconosciute ai
sensi del D.M. 37/2008 e secondo le istruzioni del produttore
dell’impianto con la finalità di garantire una piena efficienza
energetica dell’impianto e riguardano in particolare il
sottosistema di generazione, la presenza e la funzionalità dei
sistemi di regolazione della temperatura di centrale e locale
nei locali climatizzati e la presenza e la funzionalità dei sistemi
di trattamento dell’acqua. Gli interventi di manutenzione e
controllo hanno la duplice funzione di garantire la sicurezza da
una parte e nel contempo mantenere un impianto efficiente
nel tempo per avere una «bolletta meno cara».
ALLEGATO A (ARTICOLO 8, COMMI 1, 2 E 5)
Periodicità dei controlli di efficienza energetica su impianti di
climatizzazione invernale di potenza termica utile maggiori
di 10 kW e su impianti di climatizzazione estiva di potenza
termica utile nominale maggiore di 12 kW.
Anche rispetto alle figure dei tecnici addetti alle ispezioni si
stabiliscono precise regole e, in particolare, questi dovranno
essere diversi da quelli coinvolti nella progettazione,
installazione e manutenzione degli impianti termici e
devono disporre necessariamente di conoscenze tecniche,
professionali e normative.
Da sottolineare che manutenzione dell’impianto e controllo
dell’efficienza energetica di un impianto termico sono due
procedimenti distinti:
• La manutenzione di impianto termico: è data da tutte
quelle operazioni utili a preservare nel tempo la sicurezza
e l’efficienza dell’impianto. Gli installatori e i manutentori
devono definire e dichiarare esplicitamente al committente
o all’utente in forma scritta e facendo sempre riferimento
alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto
o del fabbricante degli apparecchi quali sono le operazioni
di manutenzione di cui necessita l’impianto e con quale
frequenza tali operazioni devono essere eseguite. A fine
lavoro il manutentore ha l’obbligo di rilasciare un report
della manutenzione compilando il libretto di impianto nelle
parti dedicate. L’intervento di manutenzione, compreso il
report che ne deriva non coincide necessariamente con il
controllo di efficienza energetica.
•
Il controllo di efficienza energetica dell’impianto
completato dalla redazione del Rapporto di Controllo è
obbligatorio per legge e deve avvenire con la cadenza
riportata nella tabella precedente (Allegato A, articolo 8,
commi 1, 2 e 5) e deve essere eseguito in concomitanza
delle operazioni di ordinaria manutenzione.
Impianti con generatore di
calore a fiamma
Generatori alimentati a
combustione liquido o
solido
Generatori alimentati a
gas, metano o GPL
10<P<100
2
P≥100
1
10<P<100
4
P≥100
2
Rapporto tipo 1
Rapporto tipo 1
Impianti cogenerativi
P - Potenza termica utile nominale
Pel - Potenza elettrica nominale
Microcogenerazione
Unità cogenerative
Pel<50
4
Pel≥50
2
Rapporto tipo 4
Rapporto tipo 4
(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.
(2) I rapporti di controllo di efficienza energetica, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche sono emanati, aggiornati e caratterizzati
da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministero dello sviluppo economico entro il 1° gennaio 2013, come previsto all’articolo 7,
comma 6.
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