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NORMATIVA PER IMPIANTI TERMICI
D.P.R. 74/2013
PER CAPIRE MEGLIO
Prendiamo a esempio una caldaia a gas con potenzialità
nominale utile di 24kW, se le operazioni di manutenzione
devono essere eseguite annualmente secondo quanto
specificato nel libretto di istruzioni della caldaia e secondo
quanto obbligatoriamente dichiarato dal manutentore/
installatore nel libretto di impianto, il controllo di efficienza per
questo tipo di impianto secondo l’Allegato A al D.P.R. 16 aprile
2013, n. 74 deve avvenire ogni 4 anni. L’utente dovrà quindi
eseguire la manutenzione dell’apparecchio annualmente
secondo quanto indicato dal manutentore e ogni 4 anni, dove
non diversamente specificato da disposizioni emesse dalla
Regione in occasione della manutenzione annuale dovrà fare
un controllo di efficienza energetica.
SONO SOGGETTI A CONTROLLO DI EFFICIENZA
ENERGETICA LE SEGUENTI TIPOLOGIE DI IMPIANTI:
• Impianti per la climatizzazione invernale di potenza
termica utile nominale superiore a 10 kW;
• Impianti per la climatizzazione estiva e pompe di calore di
potenza termica utile nominale superiore a 12 kW.
• Le potenze dell’impianto suddette si riferiscono alla
somma delle potenze utili dei generatori e delle macchine
frigorifere, che si esegue soltanto quando essi agiscono
sullo stesso sistema di distribuzione. Le potenze non
si sommano quindi quando i generatori di calore o i
gruppi frigo (condizionamento e pompe di calore) sono
indipendenti. Per esempio non si esegue la somma delle
potenze per una caldaia alimentata a metano e una pompa
di calore per il riscaldamento, del tutto indipendenti,
oppure per due o più macchine frigorifere, anche con
funzionamento a pompa di calore, indipendenti tra loro.
•
Il controllo dell’efficienza energetica deve essere effettuato,
oltre che con la tempistica indicata nell’Allegato A anche:
• All’atto della prima messa in servizio dell’impianto, a cura
della ditta installatrice;
• Nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema
di generazione, come ad esempio il generatore di calore;
• Nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici,
•
ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.
• Al termine delle operazioni di controllo il manutentore
deve redigere e sottoscrivere il Rapporto di controllo di
efficienza Energetica in tre copie di cui:
• Una copia è trattenuta dal manutentore;
• Una copia è rilasciata al responsabile dell’impianto che la
allega al libretto di impianto;
• Una copia è inviata a cura del manutentore all’Autorità
Competente per le ispezioni (in genere comuni con più
di 40.000 abitanti e province per il restante territorio o
organismo esterno da queste delegato). A quest’ultima
copia è allegato l’eventuale “bollino” o “segno identificativo”
istituito dalla Regione o dall’amministrazione.
I SOGGETTI RESPONSABILI DELL’IMPIANTO
Per quanto concerne i soggetti responsabili dell’esercizio,
della conduzione, del controllo e della manutenzione degli
impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva,
il regolamento stabilisce che, nel rispetto delle disposizioni
di legge in materia di efficienza energetica, questi sono
identificati con il responsabile dell’impianto che per esempio
nei condomini è identificato nell’amministratore, nelle
aziende nel legale rappresentante e per le singole unità
immobiliari nel proprietario o l’inquilino in caso di immobile in
locazione. Il responsabile di impianto può a sua volta delegare
a un terzo responsabile. La delega al terzo responsabile non
è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali
in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale
tecnico esclusivamente dedicato.
L’affidamento a un terzo, relativamente ai complessi
condominiali, può avvenire su delibera dell’assemblea con un
contratto scritto e il soggetto incaricato sarà responsabile del
mancato rispetto delle norme.
Quindi per riassumere
Nel caso di edifici in locazione il responsabile diventa
l’inquilino;
Nel caso di impianti centralizzati il responsabile è
l’amministratore di condominio;
Nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone
fisiche il responsabile diventa il proprietario o l’amministratore
delegato.
Queste figure possono a loro volta delegare la responsabilità
ad un «terzo responsabile» che deve possedere i requisiti
previsti nel D.M 22 gennaio 2008, n.37.
Il terzo responsabile
• Riceve l’incarico dal proprietario dell’impianto;
• Diventa il responsabile dell’esercizio, della manutenzione
ordinaria e straordinaria e delle verifiche di efficienza
energetica;
• Ha gli stessi compiti del responsabile d’impianto;
• Risponde davanti alla legge per ogni eventuale
inadempienza.
Vista la possibilità delle Regioni di emanare proprie normative
in materia si consiglia di consultare sempre il sito web della
Regione in cui è installato l’impianto termico.
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